Art. 1
In vigore dal 26 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge n. 744 del 3 febbraio 1938;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
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Nel corso dell'esercizio finanziario 1957-58 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione 500 sottufficiali di complemento e 1500 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-14;515#art-1