Art. 1

In vigore dal 26 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 103 del regio decreto-legge n. 744 del 3 febbraio 1938; Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: . Nel corso dell'esercizio finanziario 1957-58 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione 500 sottufficiali di complemento e 1500 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
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