Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 26 lug 1957
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1957 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 165. - CARLOMAGNO
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