Art. 3

In vigore dal 17 nov 1957
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1957 GRONCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 127. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-06;1019#art-3

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