Art. 1
In vigore dal 17 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge della Regione siciliana 11 luglio 1952, n. 24;
Veduta la legge della Regione siciliana 22 giugno 1956, n. 35;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo in data 21 settembre 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e della letteratura araba presso la Facoltà di lettere dell'Università di Palermo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-06;1019#art-1