Art. 2

In vigore dal 17 nov 1957
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della lingua e letteratura araba, in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà, di cui al precedente articolo, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-06;1019#art-2

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