Art. 3

In vigore dal 9 ago 1958
All'Istituto tecnico commerciale statale di Sanremo sono assegnati, per il suo mantenimento: a) un contributo annuo dello Stato, fissato nella misura di L. 24.170.000, che graverà sulle normali disponibilità di bilancio del Ministero della pubblica istruzione; b) un contributo annuo del comune di Sanremo, stabilito nella misura di L. 15.000.000. Il contributo del comune di Sanremo verrà corrisposto direttamente all'Istituto in rate semestrali posticipate. In caso di inadempienza nei versamenti, il prefetto promuoverà, l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interessi di mora. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1957 GRONCHI ROSSI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 62. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;1501#art-3

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