Art. 1
In vigore dal 9 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduti i regi decreti 30 settembre 1920 e 21 marzo 1935, riguardanti il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale di Sanremo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1957 l'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Sanremo è convertito in Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il personale dell'Istituto predetto sarà assunto nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;1501#art-1