Art. 2

In vigore dal 9 ago 1958
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E, n. 1, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dal comune di Sanremo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;1501#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Conversione, a decorrere dal 1 ottobre 1957, dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Sanremo in Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale. — Testo vigente | Portale Normativo