Art. 2
In vigore dal 9 ago 1958
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E, n. 1, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dal comune di Sanremo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;1501#art-2