Art. 3

In vigore dal 10 lug 1957
Le caratteristiche tecniche degli strumenti e le modalità per la verificazione e legalizzazione di essi saranno stabilite con decreto Ministeriale, sentito il parere del Comitato centrale metrico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1957 GRONCHI SEGNI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-06;438#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Ammissione alla verificazione metrica delle bilance automatiche a carico costante, con organi a funzionamento elettronico delle "Officine meccaniche Zamboni" di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo