Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 lug 1957
Le caratteristiche tecniche degli strumenti e le modalità per la verificazione e legalizzazione di essi saranno stabilite con decreto Ministeriale, sentito il parere del Comitato centrale metrico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1957 GRONCHI SEGNI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
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