Art. 1

In vigore dal 10 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3a); Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226; Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, con la quale sono state approvate variazioni ai diritti metrici; Visto il regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1408, col quale sono state ammesse alla verificazione metrica le bilance a funzionamento automatico e continuato con carico costante, per pesare cereali; Ritenuta la necessità di consentire la fabbricazione di strumenti per pesare nei quali gli effetti provocati dall'azione del carico siano rilevati ed amplificati a mezzo di complessi elettronici; Considerato che tali strumenti possono ammettersi alla verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato; Sentito il parere del Comitato centrale metrico; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta: . Sono ammesse alla verificazione metrica ed alla legalizzazione le bilance automatiche a carico costante, delle "Officine meccaniche Zamboni", destinate alla pesatura di sostanze, o prodotti, granulosi o polverulenti, nelle quali gli effetti provocati dall'azione del carico sono rilevati ed ampliati a mezzo di complessi elettronici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-06;438#art-1

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