Titolo V
Art. 49
Criteri per la liquidazione
In vigore dal 27 ago 1957
Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto Ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella.
L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i
cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.
Agli effetti del comma precedente l'età alla quale devesi aver
riguardo è quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-49