Capo III

Art. 44

Spese di cure rimborsabili

In vigore dal 9 feb 2013
Il diritto dell'impiegato, che sia stato infermo per causa di servizio, al rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, si esercita nei confronti dell'Amministrazione con l'osservanza delle formalità previste dall' e solo per la parte eccedente le spese che siano a carico di enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Nel caso che l'impiegato per fatto a lui imputabile sia decaduto dal diritto alle prestazioni dovute da detti enti o istituti, l'Amministrazione richiede ai medesimi la determinazione dell'ammontare delle spese che sarebbero state a loro carico e, sulla base di tale accertamento, provvede alla liquidazione delle spese a carico dello Stato ai sensi del precedente comma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, ha disposto (con l'art. 2270, comma 2, numero 12-bis)) che "Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: [...] 12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo