Capo II

Art. 51

Abrogato

Modalità per la liquidazione

In vigore dal 5 dic 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-51

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