Art. 3

In vigore dal 4 set 1957
Le graduatorie di cui all'articolo precedente saranno formate, per ciascuna specie di posti, da apposite commissioni provinciali nominate dal provveditore agli studi e composte dei seguenti membri: 1) provveditore agli studi, presidente; 2) un ispettore scolastico o un direttore didattico; 3) una persona particolarmente competente nella materia alla quale il concorso si riferisce. I criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi sono stabiliti nell'annessa tabella B.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;769#art-3

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