Art. 8
In vigore dal 4 set 1957
Agli insegnanti inquadrati nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli spetta il compenso previsto dall', comma quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni, per il numero di ore settimanali di lezione che superi le 25.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;769#art-8