Art. 1
In vigore dal 4 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con emendamenti con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634;
Veduta la legge 21 dicembre 1955, n. 1363;
Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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I ruoli speciali transitori, previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con emendamenti con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale incaricato degli insegnamenti speciali di cui al secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono costituiti nelle province e per gli insegnamenti indicati nell'annessa tabella A. Nella stessa tabella A sono indicati il numero dei posti ed il titolo di studio occorrente per la immissione nei ruoli speciali transitori suddetti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;769#art-1