Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo III

Art. 26

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5

In vigore dal 31 dic 2005
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, , comma 4° e 5°). Il rappresentante... di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-26

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