Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo III
Art. 26
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5
In vigore dal 31 dic 2005
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, , comma 4° e 5°).
Il rappresentante... di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-26