Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo III

Art. 21

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma

In vigore dal 12 nov 2017
La Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell', ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Note all'articolo

  • La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-21

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