Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 12 nov 2017
1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.
2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.
3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.
Note all'articolo
- La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-19