Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo III

Art. 29

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19

In vigore dal 18 giu 1957
La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-29

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