Art. 2
In vigore dal 7 giu 1957
È istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testa unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, a decorrere dall'anno accademico 1956-57 e per la durata di anni dieci, riservato all'insegnamento di ebraico e lingue semitiche comparate, in aggiunta a quelli stabiliti per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica di Milano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-26;319#art-2