Art. 3
In vigore dal 7 giu 1957
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo, resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per i privati sovventori di cui al suindicato atto aggiuntivo alla convenzione, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che possa eventualmente spettargli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 104. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-26;319#art-3