Art. 1
In vigore dal 7 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Milano, in data 19 novembre 1956 e 16 gennaio 1957, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia della libera Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-26;319#art-1