Art. 3
In vigore dal 15 mar 1958
Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 21.000.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole ed istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957
GRONCHI
ROSSI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 86. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-26;1390#art-3