Art. 2

In vigore dal 15 mar 1958
I locali, l'arredamento, l'attrezzatura e l'azienda agraria per l'Istituto di cui al precedente articolo sono forniti dall'Ente morale Scuola tecnica agraria consorziale con sede in Palmi o, in caso di mancato adempimento, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria alla quale fanno carico, in ogni caso, gli oneri relativi alla manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento dei locali e alla fornitura del materiale didattico e di laboratorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-26;1390#art-2

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Art. 2 Istituzione di un Istituto tecnico agrario statale in Palmi. — Testo vigente | Portale Normativo