Art. 1
In vigore dal 15 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto tecnico agrario di Palmi già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1 ottobre 1953;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1953 è istituito in Palmi un Istituto tecnico agrario statale.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, (d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-26;1390#art-1