Sez. II

Art. 304

Stato giuridico ed economico

In vigore dal 9 feb 1957
Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924 n. 1262, , e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, , si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonché all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-304

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