Capo VII
Art. 303
Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche
In vigore dal 9 feb 1957
Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale può essere utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le esigenze dei predetti uffici, con il trattamento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-303