Art. 303 · Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche
Capo VII

Art. 303

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Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche

In vigore dal 9 feb 1957
Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale può essere utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le esigenze dei predetti uffici, con il trattamento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.
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