Parte PRIMA›Capo I
Art. 1
Distinzione delle carriere
In vigore dal 9 feb 1957
Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue:
carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.
Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-1