Capo III

Art. 236

Riserva di posti nella nomina di prefetto

In vigore dal 9 feb 1957
I posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti, per almeno tre quinti, dal personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-236

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