Sez. II

Art. 233

Disposizione transitoria

In vigore dal 9 feb 1957
Le disposizioni previste dal primo comma dell' circa la permanenza minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 1952, n. 106. Agli impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell' circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di consigliere di legazione. Le disposizioni del primo comma dell' circa la permanenza minima di due anni nella qualifica nonché quelle dello stesso articolo circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di legazione non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che rivestivano il grado 7° di gruppo A al 1 luglio 1956. Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto stampa di 1ª classe sono conferite per merito comparativo con le modalità previste dall' agli impiegati: a) che anteriormente al 1 luglio 1956 rivestivano il grado 8° nei ruoli del personale per i servizi tecnici, del personale di gruppo A degli uffici commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti stampa all'estero; b) che abbiano conseguito la qualifica di addetto per la emigrazione di 2ª classe, di addetto commerciale di 2ª classe e di secondo segretario per l'Oriente a seguito di esami di promozione per il grado 8° banditi anteriormente al 1 luglio 1956.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-233

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