Sez. III
Art. 235
Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativo
In vigore dal 1 lug 1962
(Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione
all'estero del personale amministrativo)
Ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita che le residenze stesse presentano.
Il personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale può essere destinato a prestare servizio presso gli uffici all'estero nel limite del 25% del totale dei posti previsti in organico.
Note all'articolo
- La L. 4 giugno 1962, n. 524 ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' elevato al 30 per cento. Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-235