Art. 3
In vigore dal 20 giu 1957
Per le operazioni di entrata e di uscita delle merci dai locali predetti la Società "Depositi portuali" è tenuta ad osservare, limitatamente a quella parte di operazioni che si effettua nella zona esterna ai confini del deposito franco, le disposizioni vigenti, riguardanti l'impiego delle maestranze portuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - CORTESE -
ANDREOTTI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-09;365#art-3