Art. 1

In vigore dal 20 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856; Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126; Vista la istanza in data 13 ottobre 1954, con la quale la Società per azioni "Depositi portuali" di Bari chiede di essere autorizzata ad istituire e gestire un deposito franco nel porto di Bari; Visto il parere espresso dal comune di Bari, favorevole alla, istituzione di un deposito franco nel porto di quella città da parte della Società istante; Visto l'analogo parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile; Decreta: . La Società per azioni "Depositi portuali" di Bari è autorizzata ad istituire e gestire nel porto di Bari un deposito franco.
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