Art. 2

In vigore dal 20 giu 1957
I locali destinati al deposito di cui all'articolo precedente sono quelli insistenti sulle banchine n. 13 e n. 14 del porto di Bari, ritenuti idonei dal Ministero delle finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-09;365#art-2

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