Art. 3

In vigore dal 31 gen 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 77. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-27;1571#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo