Art. 2
In vigore dal 31 gen 1957
Il primo comma, dell'art. 18 del regolamento predetto e integrato come segue:
"I premi dei biglietti-cartolina, spediti a mezzo del servizio postale, sono pagati esclusivamente alla, persona del destinatario".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-27;1571#art-2