Art. 2

In vigore dal 31 gen 1957
Il primo comma, dell'art. 18 del regolamento predetto e integrato come segue: "I premi dei biglietti-cartolina, spediti a mezzo del servizio postale, sono pagati esclusivamente alla, persona del destinatario".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-27;1571#art-2

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Art. 2 Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali "Solidarieta' nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia", gia' approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte, con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550. — Testo vigente | Portale Normativo