Art. 1
In vigore dal 31 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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All'art. 4 del regolamento generale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, nel nuovo testo recato dall' del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468 e dell' del decreto Presidenziale 10 maggio 1956, n. 550 e aggiunto il seguente comma:
"Inoltre l'Amministrazione può emettere biglietti-cartolina, che possono essere spediti a mezzo del servizio postale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-27;1571#art-1