Art. 5

In vigore dal 13 dic 1956
Fino a quando non faranno parte della Facoltà di magistero almeno tre professori di ruolo il Consiglio della facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1312#art-5

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