Art. 1
In vigore dal 13 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Bologna in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 tra l'Università degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, per il finanziamento della Facoltà di magistero che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Bologna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1312#art-1