Art. 1

In vigore dal 13 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Bologna in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 tra l'Università degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, per il finanziamento della Facoltà di magistero che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Bologna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1312#art-1

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