Art. 2

In vigore dal 13 dic 1956
In aggiunta alle Facoltà della Università di Bologna indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita la Facoltà di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti, secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo, dall'ente sovventore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1312#art-2

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