Art. 1

In vigore dal 6 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva, il testo unico della legge comunale e provinciale; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica, istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1956 è istituita in Roma una scuola avente finalità ed ordinamenti speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura. A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria di Roma è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
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Art. 1 Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo