Art. 2

In vigore dal 6 nov 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per: agente rurale: 2. Scuola professionale per la floro-orticoltura, con sezioni per: floricoltore; orticoltore. 3. Scuola professionale per la genetica pratica, con sezione per: ibridatore-selezionatore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1729#art-2

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