Art. 2
In vigore dal 6 nov 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
agente rurale:
2. Scuola professionale per la floro-orticoltura, con sezioni per:
floricoltore;
orticoltore.
3. Scuola professionale per la genetica pratica, con sezione per: ibridatore-selezionatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1729#art-2