Art. 9

In vigore dal 6 nov 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; elementi di statistica; agraria; esercitazioni di entomologia e patologia vegetale; genetica e selezione; economia e compiutisteria rurale; agrimensura e disegno relativo; fisica; chimica, industrie agrarie; zootecnica; legislazione rurale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1729#art-9

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