Art. 3
In vigore dal 27 nov 1956
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà fissata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entreranno in funzione gli Uffici di cui all' in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 15. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-31;1244#art-3