Art. 2

In vigore dal 27 nov 1956
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nelle annesse tabelle A, B e C che vistate dal Ministro per le finanze, formano parte integrante del presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-31;1244#art-2

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Art. 2 Ripristino degli Uffici del registro nei comuni di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese. — Testo vigente | Portale Normativo