Art. 2
In vigore dal 27 nov 1956
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nelle annesse tabelle A, B e C che vistate dal Ministro per le finanze, formano parte integrante del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-31;1244#art-2