Art. 1
In vigore dal 27 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Sono istituiti gli Uffici del registro di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-31;1244#art-1