Art. 1

In vigore dal 27 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Sono istituiti gli Uffici del registro di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-31;1244#art-1

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