Art. 3
In vigore dal 11 dic 1956
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte con le disponibilità di bilancio relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 agosto 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-10;1293#art-3